Ryanair non accetterà più la patente di guida come documento di identità valido. A partire dal 1 ottobre è necessario che i passeggeri Ryanair siano in possesso di un passaporto valido o di una carta d'identità nazionale rilasciata dalle autorità esclusivamente a scopo di identificazione. I passeggeri che arriveranno in aeroporto senza un documento di identità valido, come confermato al momento della prenotazione, non potranno viaggiare. Stephen McNamara di Ryanair ha detto: «E' necessario che i passeggeri di Ryanair si assicurino di essere in possesso di un documento di identità valido per viaggiare sui voli Ryanair. Ryanair ha semplificato la policy di identità per evitare confusioni e dal 1 ottobre è necessario che tutti i passeggeri siano in possesso di un passaporto valido o della carta di identità rilasciata dalle autorità del Paese di appartenenza dell'Area Economica Europea. I passeggeri che si presenteranno in aeroporto con la patente di guida o altri documenti non validi non potranno viaggiare sui voli Ryanair». Gli unici documenti di identità accettati sui voli Ryanair sono: un passaporto valido; una carta di identità valida emessa dalle autorità governative dello Spazio Economico Europeo - SEE (soltanto quelle emesse dai seguenti paesi sono accettate sui voli Ryanair: Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera); un documento di viaggio Kinderausweis valido emesso dal governo tedesco; un Certificato di Nascita italiano valido per l'espatrio e firmato dal questore (è responsabilità dei passeggeri assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido che soddisfi i requisiti richiesti dalle autorità di immigrazione e da altre autorità governative presso le singole destinazioni); un documento di viaggio emesso dall'autorità governativa in sostituzione di un passaporto e rilasciato in conformità con l'articolo 28(1) della Convenzione ONU del 1951 (Convenzione relativa allo status dei rifugiati); un documento di viaggio valido emesso da uno stato contraente in sostituzione di un passaporto e rilasciato in conformità con l'articolo 27 della Convenzione ONU del 1954 (Convenzione relativa allo status dei rifugiati).
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